Ricerca
CPIA ANCONA

Whistleblowing

Servizio di segnalazione illeciti

Servizio di segnalazione illeciti nella Pubblica Amministrazione

Cos'è

Cosa è il whistleblowing?

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione.

 

Si applica anche al mondo scolastico?

Sì. Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

 

Cos’è una segnalazione whistleblowing?

Per rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche:

  • i dipendenti della scuola;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la scuola;
  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la scuola;
  • i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la scuola;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la scuola;

possono segnalare informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle disposizioni normative nazionali.

 

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Quali sono le garanzie di riservatezza del segnalante?

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

 

Possono essere poste in atto ritorsioni nei confronti del segnalante?

A tutela del segnalante vige il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

 

Quali sono i canali di segnalazione?

Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quai accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.

  • interno (presso l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)
  • esterno (ANAC)
  • divulgazione pubblica
  • denuncia all’Autorità giudiziaria

 

Qual è la principale normativa di riferimento?

 

Come scegliere il canale di segnalazione?

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

  • 1. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno segnalando quindi ad ANAC quando:
    • non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge
    • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
    • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
  • 2. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
    • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

A cosa serve

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Come si accede al servizio

Le segnalazioni whistleblowing vanno presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l’Ufficio Scolastico Regionale a cui si rimanda per le specifiche procedure operative.

Nel caso in cui il servizio di segnalazioni whistleblowing presso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) non fosse attivo è possibile ricorrere al servizio di segnalazione esterna disponibile nel sito web dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

Cosa accadrebbe se la segnalazione venisse erroneamente presentata alla scuola?

La scuola non è competente a trattare le segnalazioni whistleblowing. Nel caso in cui scuola dovesse ricevere una segnalazione, entro sette giorni la trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l’Ufficio Scolastico Regionale dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Tempi e scadenze

Nessuna scadenza

Nessuna scadenza

Segnalazione illeciti

01

Set

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare la segreteria.